Amendamento XXV
In caso di rimozione del Presidente dalla sua carica o di sua morte o dimissioni, il Vice Presidente diventa Presidente.
Sezione 2.
Ogni volta che c’è un posto vacante nella carica di vicepresidente, il presidente nominerà un vicepresidente che entrerà in carica dopo la conferma con un voto di maggioranza di entrambe le camere del Congresso.
Sezione 3.
Quando il Presidente trasmette al Presidente pro tempore del Senato e al Presidente della Camera dei Rappresentanti la sua dichiarazione scritta di non essere in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, e fino a quando non trasmette loro una dichiarazione scritta in senso contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati dal Vice Presidente come Presidente ad interim.
Sezione 4.
Qualora il Vicepresidente e la maggioranza dei principali funzionari dei dipartimenti esecutivi o di qualsiasi altro organismo che il Congresso può prevedere per legge, trasmettano al Presidente pro tempore del Senato e al Presidente della Camera dei Rappresentanti la loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, il Vicepresidente assume immediatamente i poteri e i doveri dell’ufficio come Presidente facente funzione.
In seguito, quando il Presidente trasmetterà al Presidente pro tempore del Senato e al Presidente della Camera dei Rappresentanti la sua dichiarazione scritta che non esiste alcuna incapacità, egli riprenderà i poteri e i doveri del suo ufficio, a meno che il Vice Presidente e la maggioranza dei principali funzionari del dipartimento esecutivo o di un altro organismo che il Congresso potrà prevedere per legge, trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato e al Presidente della Camera dei Rappresentanti la loro dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio. A quel punto il Congresso deciderà la questione, riunendosi entro quarantotto ore a tale scopo se non è in sessione. Se il Congresso, entro ventuno giorni dal ricevimento di quest’ultima dichiarazione scritta, o, se il Congresso non è in sessione, entro ventuno giorni dal momento in cui il Congresso è tenuto a riunirsi, stabilisce con il voto dei due terzi di entrambe le Camere che il Presidente non è in grado di adempiere ai poteri e ai doveri del suo ufficio, il Vicepresidente continuerà ad adempiere agli stessi come Presidente ad interim; altrimenti, il Presidente riprenderà i poteri e i doveri del suo ufficio.
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